L’ANGOLO FISCALE

ARTICOLO N. 1

Un’associazione sportiva dilettantistica è un ente che ha come scopo la promozione dell’attività sportiva tra persone che non svolgono professionalmente sport. Fondamentale è quindi la didattica e l’istruzione della disciplina sportiva nei confronti di principianti. Il presente lavoro offre un sintetico contributo sulle disposizioni legislative che le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad osservare in fase di costituzione e sui requisiti che le stesse devono avere per usufruire delle agevolazioni fiscali e sugli adempimenti successivi. L’attività sportiva dilettantistica è in buona parte disciplinata dall’art. 90, Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Esso, al comma 17, stabilisce che tale attività può essere svolta da enti costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

 Associazioni sportive prive di personalità giuridica;  Associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato;
 Società sportive di capitali o cooperative costituite secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

La forma più utilizzata dagli enti che svolgono un’attività sportiva, soprattutto a livello dilettantistico, è quella dell’associazione. Nella legislazione tributaria, tali associazioni rientrano nella più ampia categoria degli ”enti non commerciali” di tipo associativo. Molte di queste associazioni agiscono sotto l’egida delle Federazioni sportive nazionali, le quali a loro volta, fanno capo al CONI, oppure sono affiliate a enti di promozione sportiva, a loro volta riconosciuti dal CONI. Per costituire una associazione sportiva dilettantistica si devono redigere l’atto costitutivo e lo statuto. Nello statuto e nell’atto costitutivo dell’ associazione devono contenere alcuni elementi, considerati indispensabili: la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l’organizzazione, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell’ente. Inoltre, per fondare una associazione sportiva dilettantistica, devono essere recepite nello statuto (contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento) le seguenti regole: – obbligo di inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”; – assenza di fini di lucro e divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; – rispetto del principio di democrazia interna; – prevedere l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento; – divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportiva; – obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; – intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa. – obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonchè agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell’Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia. Lo statuto e l’atto costitutivo vanno redatti e registrati all’Agenzia delle Entrate in duplice copia previa bollatura e pagamento dell’imposta di registro. Successivamente bisognerà richiedere l’attribuzione del codice fiscale e della partita iva (dove fosse necessaria per svolgere attività commerciale). Infine entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti si dovrà provvedere alla trasmissione del modello denominato “modello Eas”, che deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel e chiedere l’iscrizione al registro della Federazione Sportiva nazionale di riferimento (o Ente di Promozione Sportiva) e successivamente iscrivere l’associazione al registro telematico del CONI. Solo con questa iscrizione l’associazione sportiva dilettantistica è validamente costituita e potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali. E’ quindi fondamentale sia una corretta redazione dello statuto e dell’atto costitutivo rispettando tutte le prescrizioni legali e fiscali sia tutti gli adempimenti successivi. In mancanza di tali elementi non solo l’iscrizione alla Federazione Sportiva o all’Associazione di Promozione Sportiva potrà essere rifiutata ma si potrà incorrere in violazioni di legge in materia fiscale e tributaria.

STUDIO LO SAPIO Esperto nella gestione contabile delle ASD  

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